La formazione in modalità E-learning

La formazione in modalità E-learning

La formazione in modalità E-learning

Con la risposta all’interpello n. 7/2018 la Commissione del Ministero del Lavoro, ha fornito un importante chiarimento in merito alla formazione erogata dalle Aziende in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Datore di lavoro ha l’obbligo di formare i Lavoratori in materia di salute e sicurezza, nel rispetto dell’art. 37 del TU sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e  può essere esso stesso, soggetto organizzatore dei corsi, ma non può farlo in modalità e-learning.

Sulla base di quanto stabilito dall’Accordo del 7 luglio del 2016, relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP ai sensi dell’art. 32 del DLgs 81/08 è stata ampliata la possibilità di formazione in modalità e-learning al modulo A, all’aggiornamento per RSPP e ASPP e alla formazione specifica per lavoratori delle Aziende inserite nel rischio basso. In risposta alla richiesta di parere avanzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), la Commissione precisa che il ricorso alla modalità digitale è tuttavia consentito per la formazione dei Lavoratori, dei Dirigenti e dei Preposti alla Sicurezza solo da parte dei Soggetti Terzi, indicati nel punto 2 dell’allegato A dell’Accordo 7 luglio 2016.

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