Ente

L’Ente Bilaterale Generale, in sigla EN.BIL.GEN, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di Associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro. Esso propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il dialogo sociale tra le parti.
EN.BIL.GEN ha i seguenti scopi:

  1. promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
  2. sostenere l’attività delle parti sociali per lo sviluppo, la diffusione e la promozione della bilateralità in tutti i settori;
  3. fornire assistenza tecnica alle parti sociali per l’attivazione e la sottoscrizione di convenzioni nazionali, al fine di ottimizzare la riscossione contributiva del sistema bilaterale;
  4. incentivare e promuovere studi e ricerche su tutti i settori, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione ed alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
  5. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo dei settori e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
  6. provvede al monitoraggio e alla rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei vari settori ed elabora proposte in materie di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative Nazionali e Comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
  7. interfacciarsi con gli EBT per monitorare l’attuazione dei compiti e delle attività come previsti negli statuti e come regolamentati dalla contrattazione collettiva nazionale;
  8. riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n.936/86;
  9. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
  10. assicura una debita attività iniziale di supporto agli EBT per l’adeguamento degli statuti e regolamenti a quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale;
  11. predispone uno schema unico di bilancio tecnico e sociale, e relative strumentazioni tecni-che, redatto secondo le regole individuate dalla Commissione paritetica per la bilateralità e valido per tutti gli EBT che provvederanno a trasmetterlo annualmente unitamente con la relazione annuale;
  12. promuove, progetta e/o gestisce, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le Istituzioni Nazionali, Europee, Internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
  13. attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestisce, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
  14. gestisce l'Osservatorio Nazionale previsto dal vigente “CCNL per Dipendenti delle Piccole e Medie Imprese del Settore Commercio, Terziario e Servizi”;
  15. promuove ed attiva le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  16. favorisce, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
  17. raccoglie e analizza i dati previsti all'art. 9 della legge 125/91;
  18. costituisce una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali territoriali, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
  19. rilascia il parere di conformità per l’apprendistato in favore delle aziende che abbiano unità produttive distribuite in più di due regioni;
  20. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  21. raccogliere ed analizzare gli accordi, sulla base delle vigenti e future disposizioni legislative e di contrattazione nazionale in materia di ammortizzatori sociali, sottoscritti tra le parti sociali in materia di sostegno al reddito nonché gli esiti degli stessi;
  22. propone iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con i Fondi previsti per la formazione continua;
  23. segue lo sviluppo della somministrazione di lavoro a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
  24. riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL;
  25. attua gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire ad EN.BIL.GEN.;
  26. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai CCNL che ad esso fanno riferimento.
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