L'infortunio in itinere è una particolare forma di tutela prevista dall'ordinamento italiano che protegge il lavoratore quando l'incidente si verifica durante il normale tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro oppure lungo il percorso necessario per raggiungere un'altra sede lavorativa o il luogo in cui viene consumato il pasto, quando non è presente una mensa aziendale. Si tratta di una tutela molto importante perché riconosce che il rischio connesso agli spostamenti indispensabili per svolgere l'attività lavorativa rientra, in determinate condizioni, tra quelli coperti dall'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL.
Non tutti gli incidenti avvenuti durante gli spostamenti, però, danno automaticamente diritto alle prestazioni dell'INAIL. Affinché l'evento sia riconosciuto come infortunio in itinere è necessario che esista un collegamento diretto tra il percorso effettuato e l'attività lavorativa. In altre parole, il tragitto deve essere quello normalmente utilizzato dal lavoratore e deve essere finalizzato esclusivamente a raggiungere il posto di lavoro o a fare ritorno presso la propria abitazione.
La normativa tutela non soltanto il percorso casa-lavoro e lavoro-casa, ma anche gli spostamenti tra due diversi luoghi di lavoro quando il dipendente svolge più attività lavorative nello stesso giorno. È inoltre coperto il tragitto per raggiungere il luogo di consumazione dei pasti quando il lavoratore, per esigenze organizzative, non può usufruire di una mensa aziendale e deve recarsi in un altro luogo durante la pausa pranzo.
Uno degli aspetti più delicati riguarda il mezzo di trasporto utilizzato. L'infortunio è generalmente riconosciuto sia quando il lavoratore si sposta a piedi sia quando utilizza mezzi pubblici. Anche l'uso dell'automobile privata può essere coperto dall'INAIL, ma soltanto se il suo impiego è considerato necessario. Ad esempio, l'utilizzo del veicolo personale può risultare giustificato quando non esistono collegamenti pubblici adeguati, quando gli orari dei mezzi non sono compatibili con quelli di lavoro oppure quando la distanza o particolari esigenze familiari rendono irragionevole il ricorso ai trasporti pubblici.
Anche motocicli, biciclette e monopattini possono rientrare nella tutela, purché il loro utilizzo sia coerente con il percorso abituale e non comporti violazioni delle norme di sicurezza. Negli ultimi anni l'evoluzione delle modalità di mobilità urbana ha reso sempre più frequenti le richieste di riconoscimento relative a questi mezzi, che vengono valutate dall'INAIL caso per caso sulla base delle circostanze concrete dell'incidente.
Un elemento fondamentale è rappresentato dal cosiddetto "percorso normale". L'INAIL verifica infatti che il tragitto seguito dal lavoratore sia quello abituale o comunque ragionevole per raggiungere il luogo di lavoro. Una deviazione significativa potrebbe compromettere il riconoscimento dell'infortunio se non è giustificata da motivi validi.
Esistono tuttavia alcune eccezioni. Una breve deviazione per accompagnare un figlio a scuola, per evitare un incidente, un ingorgo, una strada chiusa oppure per prestare soccorso in caso di emergenza può risultare compatibile con la tutela assicurativa, purché sia adeguatamente motivata. Diversamente, una deviazione effettuata per esigenze esclusivamente personali, come fare acquisti, svolgere commissioni private o incontrare amici, interrompe il collegamento con l'attività lavorativa e può determinare l'esclusione della copertura.
Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda il comportamento del lavoratore. L'INAIL può negare il riconoscimento dell'infortunio quando l'incidente è stato determinato da un comportamento caratterizzato da rischio elettivo, cioè da una scelta volontaria e arbitraria che espone il lavoratore a un pericolo estraneo alle esigenze lavorative. Rientrano in questa categoria, ad esempio, condotte gravemente imprudenti o violazioni particolarmente rilevanti del Codice della Strada che abbiano costituito la causa esclusiva dell'evento.
Quando si verifica un incidente durante il tragitto casa-lavoro è fondamentale agire tempestivamente. Il lavoratore deve innanzitutto ricevere le cure necessarie, rivolgendosi al Pronto Soccorso o al proprio medico. È importante specificare immediatamente che l'incidente è avvenuto durante il percorso di andata o ritorno dal lavoro, affinché il medico possa compilare correttamente il certificato di infortunio destinato all'INAIL. Oggi il certificato viene trasmesso telematicamente direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria.
Successivamente il lavoratore deve informare il datore di lavoro dell'accaduto nel più breve tempo possibile, comunicando gli estremi del certificato medico. Il datore di lavoro ha l'obbligo di trasmettere la denuncia di infortunio all'INAIL entro i termini previsti dalla legge. Se il datore non provvede, il lavoratore può comunque rivolgersi direttamente all'INAIL per tutelare i propri diritti.
Durante l'istruttoria l'INAIL raccoglie tutta la documentazione utile per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Oltre al certificato medico possono essere acquisiti verbali delle Forze dell'Ordine, fotografie del luogo dell'incidente, testimonianze, rilievi tecnici, documentazione relativa agli orari di lavoro e qualsiasi altro elemento utile a dimostrare che il sinistro si è verificato durante il normale tragitto lavorativo.
Nei casi di incidente stradale è opportuno conservare tutta la documentazione disponibile, compreso il modulo di constatazione amichevole, eventuali verbali della Polizia o dei Carabinieri, fotografie dei veicoli coinvolti e ogni documento sanitario relativo alle lesioni riportate. Questi elementi possono risultare determinanti durante la valutazione della pratica.
Se l'INAIL riconosce l'infortunio in itinere, il lavoratore può beneficiare delle prestazioni economiche e sanitarie previste dalla normativa. Tra queste rientrano l'indennità per l'inabilità temporanea assoluta, le cure mediche e riabilitative, gli eventuali indennizzi per danno permanente e, nei casi più gravi, la rendita ai superstiti qualora l'infortunio abbia avuto esito mortale.
Può accadere, però, che l'Istituto rigetti la domanda ritenendo non dimostrato il collegamento tra l'incidente e il percorso lavorativo oppure contestando la necessità dell'utilizzo del mezzo privato o la presenza di una deviazione non giustificata. In queste situazioni il lavoratore non deve considerare definitivamente chiusa la questione. È infatti possibile presentare ricorso amministrativo e, se necessario, rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
Il supporto di un patronato risulta particolarmente utile sia nella fase iniziale sia nell'eventuale fase di contestazione. Gli operatori possono assistere il lavoratore nella raccolta della documentazione, nella predisposizione delle domande, nella verifica degli atti dell'INAIL e nella presentazione di eventuali ricorsi, aumentando le possibilità di ottenere il corretto riconoscimento della tutela assicurativa.
L'infortunio in itinere rappresenta una garanzia fondamentale per milioni di lavoratori che ogni giorno si spostano per raggiungere il proprio posto di lavoro. Conoscere le condizioni previste dalla legge, rispettare gli obblighi di comunicazione e conservare tutta la documentazione relativa all'incidente consente di tutelare efficacemente i propri diritti ed evitare che un evento già difficile da affrontare si trasformi anche in un problema amministrativo o previdenziale.
Fonti
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
- Corte Costituzionale, sentenza n. 1 del 2018.
- INAIL – Guida al riconoscimento dell'infortunio per lavoratori dipendenti.
- INAIL – Manuale denuncia telematica di infortunio.
- Circolari e istruzioni operative INAIL in materia di infortunio in itinere.